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Mutui e massimo scoperto

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29 luglio 2009


La manovra d'estate impone un limite massimo alle commissioni che le banche praticano alla clientela per la messa a disposizione di fondi. Infatti, l'ammontare omnicomprensivo del corrispettivo per il servizio di messa a disposizione di somme a favore del cliente non potrà «comunque superare lo 0,5% per trimestre dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione». Vengono così calmierate le spese caricate dalle banche sui clienti (privati o imprese) che chiedono un affidamento e nel corso del periodo considerato lo utilizzano all'interno dei limiti stabiliti dal contratto.
Si tratta di commissioni che sono state riformulate dagli istituti di credito dopo lo stop al massimo scoperto e che, al momento, si aggirano mediamente attorno allo 0,9%-1% trimestrale.
Ora le banche dovranno adeguarsi al nuovo tetto, che partirà dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto che contiene la manovra d'estate: vale a dire quando la manovra d'estate (varata dal Governo il 26 giugno scorso) sarà confermata dal Parlamento e diventerà legge.
Scattano, poi, le penali per le banche che ostacolano la portabilità dei mutui. La manovra d'estate stabilisce infatti che «nel caso in cui la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell'avvio delle procedure di collaborazione interbancarie ai fini dell'operazione di surrogazione, la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1% del valore del mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo».
In altre parole, la banca cedente sarà ritenuta responsabile del mancato completamento delle procedure di trasloco entro termini ragionevoli, fatto salvo il diritto di «rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a quest'ultima».
Bonifici e assegni. Inoltre, vengono fissati limiti massimi per la data di valuta a favore dei beneficiari di bonifici, assegni circolari e bancari e per per i tempi con cui le banche mettono effettivamente a disposizione dei clienti il denaro. In particolare, dal prossimo 1° novembre la data di valuta per i beneficiari per tutti i bonifici, gli assegni circolari e quelli bancari non può mai superare, rispettivamente, uno, uno e tre giorni lavorativi successivi alla data del versamento, mentre la data di disponibilità per il beneficiario non può mai superare, rispettivamente, quattro, quattro e cinque giorni lavorativi successivi alla data del versamento. Poi, dal 1° aprile 2010, la data di disponibilità non dovrà superare i quattro giorni per tutti i titoli.

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29 luglio 2009
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